Adesione e service per datori di lavoro
Il Fondo Sanitario Integrativo SaniPro offre prestazioni socio sanitarie complementari e integrativi/e a quelli erogati dal Servizio Sanitario Nazionale agli iscritti dei soci, ovvero:
- ai Dipendenti dei Soci Fondatori (Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano, Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, Azienda sanitaria dell’Alto Adige, Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano - IPES, Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano) il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo intercompartimentale (CCI) e al personale il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa delegata di uno dei Soci Fondatori;
- ai Dipendenti dei Soci Rappresentanti di parte datoriale (Comuni della Provincia autonoma di Bolzano, Residenze per anziani, Comunità comprensoriali) a cui si applica il CCI, e di parte sindacale (OO.SS) firmatarie dei contratti collettivi provinciali;
- ai Dipendenti dei Soci Aderenti (datori di lavoro del settore pubblico e privato limitatamente a fondazioni, associazioni, cooperative sociali, società In-House, enti strumentali, imprese sociali e simili senza scopo di lucro e che svolgano la propria attività sul territorio altoatesino) il cui rapporto di lavoro è disciplinato da accordi aziendali.
Qual è la procedura di adesione a SaniPro per il datore di lavoro?
Per poter aderire a SaniPro, il datore di lavoro deve presentare una domanda scritta, la c.d. Richiesta di adesione da sottoscrivere e compilare. La procedura di adesione per il datore di lavoro è quella stabilita nel Regolamento di SaniPro.
A quanto ammonta la quota da versare a SaniPro?
Per ogni dipendente l’importo mensile da versare al Fondo attualmente è di € 10,60 (€ 127,20 annuale) e sullo stesso deve essere versato all’INPS il contributo di solidarietà del 10% secondo l’articolo 9-bis della legge n. 166/1991.
La spesa complessiva del datore di lavoro (contributo annuale e contributo di solidarietà) per ogni dipendente stabilito dal Consiglio di Amministrazione di SaniPro corrisponde al valore definito dal CCI vigente.
La quota del contributo da versare è interamente a carico del datore di lavoro?
Sì, i contributi sono interamente a carico del datore di lavoro. Al momento non è prevista alcuna contribuzione a carico degli iscritti.
Come avviene l’iscrizione dei dipendenti e il pagamento dei contributi al Fondo?
Il datore di lavoro deve accedere all’Area Riservata Soci, fare il login utilizzando le credenziali ricevute da SaniPro all’atto dell’adesione e comunicare mensilmente in via telematica i dati personali dei dipendenti che deve iscrivere.
Successivamente il versamento della contribuzione mensilmente dovuta per ciascun dipendente iscritto al Fondo deve essere effettuato dal datore di lavoro entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui il dipendente ha esercitato la sua attività. Il pagamento avviene mediante bonifico bancario utilizzando il bollettino di versamento generato dalla piattaforma.
Si ricorda che SaniPro può garantire l’erogazione delle prestazioni agli iscritti solo se l’iscrizione e il pagamento dei contributi vengono effettuati entro i termini stabiliti.
Quando gli iscritti iniziano ad usufruire della copertura?
Il diritto degli iscritti alle prestazioni sanitarie decorre dal 1° mese per il quale è stata versata la contribuzione e termina con il 1° del mese successivo all’ultima contribuzione versata dopo l’eventuale cessazione dell’attività lavorativa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro (p. es. dimissione, pensionamento, licenziamento etc.), per ora, non è possibile proseguire volontariamente con la contribuzione a spese proprie. Per questo motivo, una volta cessato il rapporto di lavoro il dipendente non risulta più iscritto al Fondo e riceverà le prestazioni dal Fondo per i periodi in cui è stata versata la contribuzione.
Per dipendenti neo assunti o cessati nel corso del mese il contributo può essere riproporzionato al numero dei giorni lavorati?
No, il contributo non può essere frazionato e, pertanto, il contributo mensile del mese di assunzione o cessazione del dipendente va versato per intero indipendentemente dal giorno in cui l’assunzione o la cessazione stessa ha luogo.